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lunedì 27 aprile 2015

ISTRUZIONI PER IL DIVORZIO BREVE


Le semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio
  • 1 atto camera 
  • 1 dossier
  •  
  • 1 rimando

20/04/2015

Sono state di recente adottate altre misure acceleratorie proprio con riguardo al procedimento in materia di divorzio e di separazione: la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.
In particolare, il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, prevede due modalità che semplificano i procedimenti di separazione e scioglimento degli effetti del matrimonio ovvero le condizioni di separazione o di divorzio, entrambi adottabili solo in presenza di accordo tra i coniugi.
Il primo (art. 6) prevede il ricorso ad una particolare forma di negoziazione assistita da avvocati, consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto solo in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al PM presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.
Oltre che davanti ad avvocati, viene, inoltre, garantita la possibilità di concluderedinanzi al sindaco analogo accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 12). La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo: il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sè non prima dei successivi 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

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