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domenica 9 novembre 2014

Auto in vendita? Dieci regole per tutelarsi

 VADEMECUM

L'Espresso

In Italia aumentano le truffe legate alle compravendite

di vetture di seconda mano. L'Unasca, l'associazione 

che rappresenta migliaia di agenzie di pratiche auto, 

ha messo a punto un “decalogo” per spiegare a chi deve 

vendere una macchina quali sono le furbate  più in voga 

e come non finire nei guai



Si fa presto a dire «vendo la mia auto». 
Le contrattazioni tra privati crescono, ma crescono pure le truffe e i comportamenti scorretti. Quanto il venditore rischi di diventare vittima di illeciti di tipo fiscale, civile e qualche volta penale, lo ha studiato l’Unasca, che rappresenta oltre tremila agenzie di pratiche auto dotate di sportello telematico. «E dopo aver capito che le furbate sono tante, abbiamo creato un decalogo che spiega alla gente come tutelarsi quando deve cedere un’auto mettendosi al riparo da  sorprese», spiega Ottorino Pignoloni, il segretario generale. Dice Pignoloni 
che uno dei trucchi più usati 
dai truffatori è quello di pagare tramite assegno di pomeriggio, specie di venerdì, a banche chiuse. E invita a non accettare assegni circolari, a non firmare atti di vendita in bianco e a pretendere la fotocopia dell’atto di vendita autenticato.

IL VADEMECUM IN DIECI PUNTI
  1. 1.Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” con autenticazione della propria firma 
  2. 2.La “dichiarazione di vendita” è contenuta nel retro del “Certificato di proprietà (CdP)” e, al momento della sottoscrizione deve contenere in particolare una marca da bollo da 16,00 Euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo (altrimenti se poi la marca non viene apposta si verrà sanzionati dall’Agenzia delle Entrate.
     
  3. 3.La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di una accettazione di eredità (la quale postulerebbe una autenticazione Notarile), ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, i dati dell’acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere mai in bianco
     
  4. 4.Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo.
     
  5. 5.Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita.
     
  6. 6.Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.
     
  7. 7.Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa della autentica della propria firma.
     
  8. 8.L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo, soprattutto per l’applicazione dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede potersi dimostrare l’estraneità a una violazione di circolazione documentandola con appunto una copia dell’avvenuta vendita autenticata in data anteriore alla violazione medesima, conseguentemente:
    - in linea di principio per la vendita non sottoscrivere più di una volta e/o documenti diversi dal CdP, salvo quanto previsto al punto 3)
    - diffidare, una volta già sottoscritto nei modi indicati, dell’eventuale richiesta di ulteriori sottoscrizioni, qualunque sia il motivo, ancorchè la giustificazione sia lo smarrimento del documento da Voi firmato, pretendendo comunque spiegazioni scritte e, ove davvero occorresse un nuovo intervento di firma, controllare che non siano stati cambiati i dati del compratore.
     
  9. 9.Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nell’autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non è una agevolazione, benché la proponessero come tale, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità, nonché della menzionata efficacia ai sensi dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice Stradale, esponendo inoltre al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita.
     
  10. 10.Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (che va trascritta al PRA - Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell’art. 94 del Codice della strada, entro 60 giorni dall’autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà


 

DI MAURIZIO MAGGI

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